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STATUTO

LA CASSA EDILE

STATUTO


APPROVATO CON ACCORDO DEL 12 GIUGNO 2003 e INTEGRATO DA ULTIMO CON ACCORDO DEL 16 maggio 2017.
TITOLO I°

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – Denominazione della Cassa Edile

La Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza della Provincia di Belluno, istituita il 10 aprile 1963 in conformità dell’articolo 62 del C.C.N.L. 26 luglio 1961 per gli operai addetti all’industria edile ed affine, continua la sua attività per i compiti fissati dal presente Statuto.

Il presente Statuto sostituisce ad ogni effetto quello precedentemente in vigore e trova riferimento anche nel contenuto dell’Accordo Nazionale 18 dicembre 1998.

ART. 2 – Sede, funzioni e durata

La Cassa ha la sua sede legale in Sedico ed adempie alle proprie funzioni a favore dei lavoratori, compresi gli apprendisti, dipendenti dalle Imprese edili ed affini aventi sede o cantiere nel territorio della provincia di Belluno, indipendentemente dalla natura industriale o artigiana o cooperativistica delle imprese stesse e da ogni altra loro qualificazione giuridica, economica o sindacale.

La Cassa Edile è lo strumento per l’attuazione, per le materie indicate nel presente Statuto, dei contratti ed accordi collettivi stipulati tra l’Ance, l’Intersind e le Federazioni nazionali dei Lavoratori (Fe.N.E.A.L.-UIL, F.I.L.C.A.-CISL e F.I.L.L.E.A.-CGIL), che costituiscono la Federazione Lavoratori delle Costruzioni.

Eventuali pattuizioni assunte da una o più delle Organizzazioni predette, al di fuori della contrattazione collettiva di cui al precedente comma, non determinano effetti nei confronti della Cassa Edile.

La Cassa Edile non ha scopo di lucro.

La durata della Cassa è indeterminata nel tempo.

ART. 3 – Rappresentanza legale, domicilio e foro competente

La rappresentanza legale della Cassa spetta al Presidente del Comitato di Gestione come dal successivo articolo 15.

Per tutte le controversie che dovessero sorgere in relazione all’attività della Cassa è competente il foro di Belluno.

ART. 4 – Compiti

La Cassa Edile provvede a:

a) prestazioni di previdenza ed assistenze a favore dei propri iscritti;

b) gestione accantonamenti previsti dalla contrattazione nazionale collettiva;

c) ogni altro compito congiuntamente affidato dalle Associazioni Nazionali di cui all’articolo 2 del presente Statuto o nell’ambito delle direttive di queste, congiuntamente dalle Organizzazioni Territoriali della provincia di Belluno aderenti alle richiamate Associazioni Nazionali.

ART. 5 – Iscritti – rapporto di iscrizione

Sono iscritti alla Cassa, agli effetti delle disposizioni contenute nel precedente articolo 4, tutti i lavoratori, compresi gli apprendisti, alle dipendenze dei datori di lavoro indicati nell’articolo 2 del presente Statuto.

Il rapporto di iscrizione presso la Cassa ha inizio, con il rispetto delle relative modalità, dal giorno in cui il lavoratore è assunto alle dipendenze di un datore di lavoro, il quale, in applicazione dei vigenti contratti collettivi e concordati di lavoro, è tenuto a comunicare i nominativi dei propri dipendenti alla Cassa.

Il rapporto cessa per i seguenti motivi:

a) morte dell’iscritto;

b) passaggio dell’iscritto alle dipendenze di un datore di lavoro esercente una attività diversa da quella edile ed affine;

c) emigrazione all’estero dell’iscritto;

d) cessazione di attività lavorativa dell’iscritto per invalidità o vecchiaia, ai sensi di legge;

e) cessazione di attività della Cassa.


TITOLO II°

CONTRIBUTI E PRESTAZIONI

ART. 6 – Contribuzioni

Le contribuzioni e le modalità di versamento alla Cassa Edile sono stabilite dai contratti e dagli accordi nazionali stipulati dalle Associazioni di cui all’articolo 2 e, nell’ambito di questi, dagli accordi stipulati tra le Organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori della provincia di Belluno ad esse aderenti.

Le quote di contributo a carico degli operai devono essere loro trattenute sul salario da parte del datore di lavoro.

Il datore di lavoro è responsabile dell’esatto versamento delle quote di contributo a suo carico e di quelle trattenute sul salario corrisposto all’operaio, nonché delle relative registrazioni sui documenti di legge.

Gli obblighi contributivi delle imprese e dei lavoratori iscritti alla Cassa Edile sono inscindibili tra loro.

In caso di mancato e/o tardivo versamento sono dovuti alla Cassa Edile le maggiorazioni contributive nella misura che sarà stabilita annualmente dal Comitato di Gestione. Inoltre a carico dei datori di lavoro inadempienti potranno essere presi quei provvedimenti che il Comitato di Gestione riterrà del caso.

ART. 7 – Prestazioni di previdenza ed assistenza

Le prestazioni della Cassa Edile sono stabilite:

1. dagli accordi nazionali stipulati dalle Organizzazioni Nazionali di cui all’articolo 2 del presente Statuto;

2. dagli accordi locali stipulati, per le materie non disciplinate dagli accordi nazionali suddetti, dalle Organizzazioni di categoria della provincia di Belluno aderenti alle richiamate Associazioni nazionali:

3. dal Regolamento Assistenze approvate dal Comitato di Gestione della Cassa Edile.

Le prestazioni di cui ai punti 2 e 3 sono concordate dagli Organi competenti nei limiti delle disponibilità di esercizio accertate dal Comitato di Gestione.

La Cassa Edile è tenuta a dare automatica ed integrale applicazione alle regolamentazioni di cui sopra.


TITOLO III°

ORGANI DELLA CASSA EDILE

ART. 8 – Organi amministrativi e di controllo

Sono Organi della Cassa Edile:

· il Comitato di Presidenza;

· il Comitato di Gestione;

· Il Consiglio Generale;

· il Collegio Sindacale.

ART. 9 – Comitato di Presidenza

Il Comitato di Presidenza è costituito dal Presidente e dal Vice Presidente.

Uno fra i membri nominati dall’Associazione territoriale dei datori di lavoro aderente all’ANCE assumerà la funzione di Presidente, su designazione dell’Associazione territoriale medesima.

Uno fra i membri nominati dalle Organizzazioni Territoriali dei lavoratori assumerà, su designazione di queste, la funzione di Vice Presidente.

Spetta al Comitato di Presidenza di sovrintendere all’applicazione dello Statuto e dare esecuzione alle deliberazioni del Comitato di Gestione.

Qualsiasi atto concernente il prelievo, l’erogazione e il movimento dei fondi della Cassa Edile deve essere effettuato con firma abbinata del Presidente e del Vice Presidente.

ART. 10 – Comitato di Gestione

Il Comitato di Gestione – costituito complessivamente da 12 componenti – è nominato in misura paritetica dalle Associazioni Imprenditoriali della provincia di Belluno aderenti all’ANCE, all’ANAEPA-Confartigianato e alla Assoedili-CNA e dalle Organizzazioni Territoriali dei lavoratori della provincia di Belluno aderenti alle Associazioni Nazionali di cui all’articolo 2.

Nell’ambito dei 6 posti riservati alle Organizzazioni degli Imprenditori, quattro saranno nominati dalla Sezione Costruttori Edili dell’Associazione territoriale aderente all’ANCE, uno dall’Unione Artigiani di Belluno, categoria Edili e uno dall’APPIA di Belluno, categoria Edili.

E’ garantita, in ogni caso, la pariteticità tra le parti rappresentate nel Comitato di Gestione.

In caso di necessità i rappresentanti del Comitato di Gestione sono nominati dalle Associazioni Nazionali rispettive

ART. 11 – Consiglio Generale

Il Consiglio Generale è composto da:

a) 12 componenti del Comitato di Gestione;

b) 2 componenti nominati dall’Associazione Territoriale aderente all’ANCE, e 1 componente nominato dalle Organizzazioni Artigiane Territoriali aderenti all’ANAEPA-Confartigianato e all’Assoedili-CNA.;

c) 3 componenti nominati dalle Organizzazioni Territoriali dei lavoratori rappresentate nel Comitato di Gestione.

E’ garantita, in ogni caso, la pariteticità tra le parti rappresentate.

ART. 12 – Durata dell’incarico e compenso

I componenti del Comitato di Gestione e del Consiglio Generale durano in carica un biennio e possono essere riconfermati.

E’ però data facoltà alle Associazioni sindacali designanti di provvedere alla loro sostituzione anche prima dello scadere del biennio.

I componenti nominati in sostituzione di quelli cessanti restano in carica fino a quando vi sarebbero rimasti questi ultimi.

Ai componenti il Comitato di Gestione compete un’indennità di carica. Ai componenti il Consiglio Generale compete un gettone di presenza.

La misura dell’indennità di carica e del gettone di presenza è stabilita dal Comitato di Gestione.

ART. 13 – Compiti del Comitato di Gestione e del Consiglio Generale

Il Comitato di Gestione ha il compito di provvedere alla amministrazione e gestione della Cassa compiendo gli atti necessari allo scopo.

In particolare il Comitato di Gestione:

a) predispone il piano previsionale delle entrate e delle uscite – in attuazione degli accordi stipulati dalle Organizzazioni di cui all’articolo 2 relativi ai contributi ed alle prestazioni – nonché il bilancio consuntivo;

b) delibera ed approva i Regolamenti interni della Cassa;

c) vigila sul funzionamento di tutti i servizi sia tecnici che amministrativi della Cassa ed in particolar modo su quelli riguardanti la riscossione dei contributi;

d) promuove e cura l’impiego dei fondi della Cassa a norma delle disposizioni contenute nel presente Statuto;
e) delibera l’acquisto e l’alienazione di beni mobili ed immobili costituenti il patrimonio della Cassa;

f) nomina il Direttore della Cassa Edile e ne fissa le mansioni e competenze, anche secondo quanto previsto dai contratti nazionali e provinciali di lavoro;

g) cura la propaganda a mezzo di pubblicazioni annuali e straordinarie, promuove convegni e conferenze per diffondere tra i datori di lavoro ed i lavoratori gli scopi ed il funzionamento della Cassa;

h) cura la raccolta di dati statistici, la loro illustrazione e pubblicazione nei rapporti annuali della Cassa;

i) promuove provvedimenti amministrativi e giudiziari che ritiene convenienti per il buon funzionamento della Cassa;

l) approva le assunzioni ed i licenziamenti del personale della Cassa e ne fissa il trattamento economico in conformità a quanto stabilito dal successivo articolo 21.

Spetta al Consiglio Generale:

a) esaminare ed approvare il piano previsionale delle entrate e delle uscite;

b) approvare il bilancio consuntivo della Cassa;

c) decidere gli eventuali ricorsi presentati dagli iscritti, datori di lavoro o lavoratori, in materia di contributi e di prestazioni.

Il Consiglio Generale delibera con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.

ART. 14 – Commissioni

Il Comitato di Gestione della Cassa edile istituirà quelle Commissioni – formate da suoi componenti – necessarie per seguire particolarmente le attività svolte e da svolgere dalla Cassa medesima.

ART. 15 – Presidente

Il Presidente dura in carica due anni, salvo la facoltà di sostituzione di cui al precedente articolo 12.
Spetta al presidente della Cassa di:

a) rappresentare la Cassa di fronte a terzi e stare per essa in giudizio. Il Presidente ha la firma sociale;

b) provvedere alla convocazione ordinaria e straordinaria del Comitato di Gestione e del Consiglio Generale, in accordo con il Vice Presidente, e presiederne le riunioni.

ART. 16 – Vice Presidente

Il Vice presidente della Cassa dura in carica due anni salvo la facoltà di sostituzione di cui al precedente articolo 12.
Spetta al Vice Presidente di:

a) sostituire il Presidente in caso di assenza.

In caso di assenza o di impedimenti, il Vice Presidente può delegare per iscritto, di volta in volta, ad altro componente del Comitato di Gestione, fra quelli nominati dai Sindacati dei lavoratori, tutte o parte delle sue funzioni di cui all’articolo 9.

ART. 17 – Convocazioni

Il Comitato di Gestione si riunisce ordinariamente ogni bimestre e straordinariamente ogni qualvolta sia richiesto da tre membri del Comitato stesso o dal Presidente o dal Vice Presidente o dal Collegio Sindacale.

La convocazione del Comitato di Gestione è fatta mediante avviso scritto, da recapitarsi almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione.

In caso di eccezionale urgenza, il termine per la convocazione potrà essere ridotte a 48 ore.

Gli avvisi dovranno contenere l’indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare.

Il Direttore della Cassa assume di volta in volta il compito di Segretario ed assiste alle riunioni con voto consuntivo.

Le stesse norme valgono anche per il Consiglio Generale, salvo per quanto riguarda il primo comma, essendo la periodicità delle relative riunioni stabilita in relazione agli adempimenti statutariamente rimessi al Consiglio stesso.

ART. 18 – Deliberazioni

Per la validità delle adunanze del Comitato di Gestione è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti.

Ciascun componente ha diritto ad un voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.

Quando il numero degli assenti del gruppo dei membri di parte imprenditoriale o di parte dei lavoratori è pari o superiore alla differenza tra i voti favorevoli ed i voti contrari, la deliberazione è sospesa e dovrà essere riproposta in una successiva riunione da tenersi entro i successivi 15 giorni.

Il Consiglio Generale delibera, invece, con la maggioranza di due terzi dei suoi componenti e la stessa maggioranza è richiesta per la validità delle relative adunanze.

Alle riunioni del Comitato di Gestione e del Consiglio Generale partecipano i Sindaci, senza voto deliberativo.

ART. 19 – Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale è composto da tre membri di cui due designati rispettivamente dall’Organizzazione Territoriale dei datori di lavoro e dei lavoratori aderenti alla Associazioni Nazionali di cui all’articolo 2; il terzo membro, che presiede il Collegio, è scelto di comune accordo tra gli iscritti all’Albo Revisori Ufficiali dei Conti.

In mancanza dell’accordo la designazione è fatta dal Presidente del tribunale.

I Sindaci esercitano le attribuzioni ed hanno i doveri di cui agli articoli 2403, 2404 e 2407 del Codice Civile, in quanto applicabili.

Le competenti organizzazioni sindacali di cui al primo comma designano, inoltre, rispettivamente un Sindaco supplente destinato a sostituire all’occorrenza il Sindaco effettivo di rispettiva designazione.

I Sindaci durano in carica due anni e possono essere riconfermati.

Ai membri del Collegio Sindacale compete la corresponsione di un compenso, il cui ammontare viene proposto di anno in anno dal Comitato di Gestione.

Il Collegio dei Sindaci rivede il bilancio consuntivo della Cassa per controllarne la corrispondenza nei registri contabili.

Esso si riunisce ordinariamente una volta al quadrimestre ed ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno ovvero quando uno dei Sindaci ne faccia richiesta.

La convocazione è fatta senza alcuna formalità di procedura.


TITOLO IV°

DIREZIONE ED AMMINISTRAZIONE
PATRIMONIO SOCIALE – BILANCI

ART. 20 – Direzione

Gli Uffici della Cassa sono retti da un Direttore.

ART. 21 – Amministrazione

L’assunzione del personale della Cassa avviene a mezzo di pubblico concorso secondo le modalità stabilite dal Comitato di Gestione.

Il trattamento disciplinare, economico e previdenziale del personale tutto dipendente della Cassa è determinato dal C.C.N.L. per i dipendenti dalle Imprese edili ed affini e dagli Accordi Integrativi Provinciali.

ART. 22 – Patrimonio

Il patrimonio della Cassa è costituito:

a) dai beni immobili che, per acquisti, lasciti, donazioni o qualunque altro titolo, vengono in proprietà della Cassa;

b) dagli avanzi di gestione e dalle somme destinate a formare speciali riserve ed accantonamenti;

c) dai beni mobili e dalle somme incassate per lasciti, donazioni, elargizioni ed in genere per atti di liberalità.

ART. 23 – Entrate
Costituiscono entrate della Cassa:

a) i contributi ad essa dovuti sia da parte dei datori di lavoro, sia da parte dei lavoratori;

b) gli interessi attivi e le altre rendite patrimoniali;

c) le somme incassate per lasciti, donazioni, elargizioni ed in genere per atti di liberalità aventi scopi di immediata erogazione ovvero per sovvenzioni riguardanti specifiche assistenze gestite dalla Cassa;

d) le somme che, per qualsiasi altro titolo, previe le eventuali autorizzazioni di legge, vengano in possesso della Cassa.

ART. 24 – Prelevamenti e spese

Alle spese di gestione la Cassa farà fronte con le entrate di cui all’articolo precedente, escluse quelle di cui alla lettera c).

Ogni prelevamento di fondi ed ogni erogazione per qualsiasi titolo, ordinario e straordinario, dovranno essere giustificati dalla relativa documentazione debitamente firmata dal Direttore della Cassa.

Qualsiasi atto concernente il prelievo, l’erogazione e il movimento dei fondi della Cassa Edile deve essere effettuato con firma abbinata del Presidente e del Vice Presidente nel rispetto della pariteticità della rappresentanza sindacale.

In caso di assenza o di impedimento il Presidente ed il Vice Presidente debbono farsi in ogni caso sostituire, agli effetti del presente articolo, con delega scritta ad altro componente del Comitato di Gestione, rispettivamente fra quelli nominati dall’Associazione imprenditoriale e fra quelli nominati dalle Organizzazioni dei lavoratori.

ART. 25 – Esercizi finanziari e bilanci

Gli esercizi finanziari della Cassa decorrono dal 1° ottobre al 30 settembre dell’anno successivo.

Alla fine di ogni esercizio il Comitato di Gestione provvede alla compilazione dei bilanci consuntivi, riguardanti le singole gestioni della Cassa, i quali debbono rispecchiare in forma chiara e precisa i risultati del rendiconto economico e della situazione patrimoniale.

Detti bilanci consuntivi debbono essere approvati dal Consiglio Generale entro sei mesi dalla decorrenza dell’esercizio e cioè entro il 31 marzo dell’anno successivo.

Entro trenta giorni dalla loro approvazione i bilanci consuntivi stessi – situazione patrimoniale e rendiconto economico – accompagnati dalla relazione del Presidente della Cassa Edile e dalla relazione del Collegio Sindacale e corredati in ogni caso dai dati analitici congiuntamente richiesti dalle componenti organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, alle quali compete la nomina dei componenti il Comitato di Gestione, debbono essere inviati alle organizzazioni medesime, perché le stesse si incontrino al fine di esprimere le loro valutazioni al riguardo, redigendo e sottoscrivendo apposito verbale.

Ricevuto tale verbale dall’Organizzazione, che sarà incaricata di trasmetterglielo, il Presidente della Cassa Edile ne darà lettura al Comitato di Gestione in occasione della sua prima riunione.

I piani previsionali, che debbono contenere una previsione sufficientemente esatta delle entrate e delle uscite dell’esercizio finanziario cui si riferiscono, debbono essere predisposti dal Comitato di Gestione e sottoposti all’esame ed alla valutazione del Consiglio Generale entro il 31 marzo di ogni anno.

Anche i piani previsionali come quelle consuntivi, debbono essere trasmessi alle organizzazioni sindacali predette entro il termine di 30 giorni dalla loro approvazione.

E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell’Ente.


TITOLO V°
DISPOSIZIONI VARIE

ART. 26 – Liquidazione

La messa in liquidazione della Cassa Edile è disposta con accordo fra le Organizzazioni di cui all’articolo 10 su conforme decisione congiunta delle Associazioni Nazionali di cui all’articolo 2.

Dovrà pure operarsi la messa in liquidazione qualora la Cassa cessi da ogni attività per disposizione di legge.
In entrambe le ipotesi di messa in liquidazione, le anzidette Organizzazioni Territoriali provvederanno alla nomina di uno o più liquidatori.

Trascorsi dodici mesi dalla messa in liquidazione provvederà, in difetto, il Presidente del Tribunale di Belluno.
Le organizzazioni predette determinano, all’atto della messa in liquidazione della Cassa, i compiti del liquidatore o dei liquidatori e successivamente ne ratificano l’operato .

Il patrimonio dell’Ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, dovrà essere devoluto ad altra organizzazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l’organo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

In caso di disaccordo, tale devoluzione sarà fatta secondo le decisioni del Presidente del Tribunale di Belluno.

ART. 27 – Modifiche dello Statuto

Eventuali modifiche al presente Statuto sono di competenza delle Associazioni Territoriali che hanno approvato lo Statuto medesimo.

ART. 28 – Norme di rinvio
Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto valgono, in quanto applicabili, le norme di legge in vigore.

ART. 29 – Entrata in vigore

Il presente Statuto entra in vigore a decorrere dal 1° ottobre 2003.